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15/06/17 – ART. 62 PAGAMENTI ELUSO

L’articolo 62 non funziona. Nemmeno sui termini di pagamento

(Estratto da un’analisi di FreshPlaza.it a 5 anni dall’entrata in vigore)

L’articolo 62, contenuto nel d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, c.d. Decreto ‘Liberalizzazioni’ o ‘Cresci Italia’, si

proponeva il dichiarato obiettivo di contrastare gli squilibri di potere contrattuale esistenti nel settore agroalimentare e le conseguenti distorsioni presenti nell’ambito delle contrattazioni tra operatori economici. A un lustro di distanza, si può tranquillamente affermare che le criticità afferenti alla distribuzione di valore lungo la filiera non sono state assolutamente eliminate. Tuttavia la norma è in vigore ed è corredata di pesanti sanzioni.

… FP: Per quale ragione l’art. 62 pare trovare scarsa applicazione?

GR: Da un lato, si può rilevare che il Legislatore ha affrontato il problema in modo molto superficiale, individuando un’unica soluzione per una filiera costituita da una pluralità di comparti con peculiarità proprie e profondamente diversi tra loro. Dall’altro, si deve constatare che le garanzie introdotte dal sistema sanzionatorio della normativa, finalizzate a impedire condizioni di contrattazione distorsive, hanno avuto scarsa efficacia. Sono, infatti, mancate, adeguate politiche di controllo…

… Secondo l’art. 62, il pagamento del prezzo convenuto entro quanto deve avvenire?

GR: Per le merci deteriorabili il termine legale è di 30 giorni, per le altre di 60. In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Dal giorno successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente gli interessi moratori. Tuttavia le Assicurazioni per il credito rilevano che, nonostante la normativa in esame, i termini di pagamento siano mediamente di 90 giorni. Gli usi commerciali e la concorrenza hanno reso il credito commerciale un complemento della vendita. La concessione di credito comporta, tuttavia, in capo al fornitore l’assunzione del rischio di ritardato pagamento, con il conseguente onere finanziario e d’insolvenza e conseguente perdita economica.

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