Pagamento diritto annuale 2024

Per procedere al versamento del diritto annuale le aziende possono collegarsi al sito https://dirittoannuale.camcom.it si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, è stato autorizzato l’incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge n.580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono pertanto gli stessi del precedente triennio, quindi le imprese individuali e le società (a parità di fatturato rispetto all’anno precedente) pagheranno, pertanto, la stessa somma dell’anno 2023.

Si evidenzia, al riguardo, che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2024.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto è il 01 luglio 2024 con la possibilità di versare entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

  • pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito https://dirittoannuale.camcom.it e utilizzando

la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;

  • pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere

effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Le sezioni del Modello F24 si compilano come segue:

Sezione Modalità di compilazione

Contribuente indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale

Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune: XX sigla provincia (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive), codice tributo: 3850, anno di riferimento: 2024, importi a debito versati: scrivere l’importo previsto

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori:

Tipo di Impresa Sede Unità locale

Imprese individuali (€ 52,80) € 53,00 (€ 10,56) € 11,00
Società semplici agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole € 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 € 120,00 € 24,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede € 66,00
secondaria I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a € 18,00 (importi già comprensivi della maggiorazione del 20%)

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale (importo già aggiornato con la maggiorazione del 20%).

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all’importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell’importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna

unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l’emissione dei certificati camerali.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Pratica Semplice’ del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all’ufficio diritto annuale della

Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (mail: diritto.annuale@fera.camcom.it).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.fera.camcom.it.

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