Pac, semplificazione 2026

Con la pubblicazione della  Circolare AGEA di Coordinamento n. 9304 del 4 febbraio 2026, unitamente al testo del Regolamento (UE) 2025/2649 vengono apportate modifiche al Reg UE 2115/2021 e 2116/2021 in materia di condizionalità, pagamenti, interventi diretti, interventi settoriali, sviluppo rurale, relazioni annuali, verifica di efficacia, controlli e sanzioni.

Il pacchetto normativo, noto come “Omnibus III”, introduce importanti misure di semplificazione della PAC finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi e al sostegno della competitività, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Sebbene alcune novità richiedano ulteriori decreti attuativi del MASAF (es. gestione del rischio, prati permanenti), la circolare AGEA chiarisce le disposizioni di immediata applicazione. Di seguito si evidenziano i punti salienti per l’operatività dei CAA:

1. Stabilizzazione degli Anticipi (Art. 44 Reg. 2116/2021): Vengono resi strutturali, senza più necessità di deroghe annuali, gli aumenti delle percentuali degli anticipi erogabili dal 16 ottobre al 30 novembre: fino al 70% per gli interventi diretti e all’85% per lo sviluppo rurale.

2. Principio del “Controllo Unico” e “Self Control” (Artt. 60 e 72):

  • Viene introdotto il divieto di duplicazione dei controlli: un beneficiario già controllato nell’anno non dovrebbe essere riselezionato, salvo eccezioni.
  • Si incentiva l’uso di foto georeferenziate (eseguite dal beneficiario o dal CAA) per provare l’attività agricola e il rispetto degli impegni (regime di self control), riducendo le visite in loco ai soli casi dubbi.

3. Esenzioni Condizionalità (Artt. 83 e 84):

  • Aziende < 10 ettari (SAU): Esenzione totale dai controlli e dalle sanzioni sulla condizionalità.
  • Aziende < 30 ettari (SAU): Esenzione specifica da controlli e sanzioni per la norma BCAA 7 (Rotazione delle colture).

Le aziende sono comunque tenute al rispetto della condizionalità rafforzata.

4. Investimenti zootecnici (Art. 73): Viene chiarito che l’acquisto di animali è spesa ammissibile esclusivamente se finalizzata al miglioramento genetico (razze pure) o alla preservazione di razze rare/locali.

5. Opzioni Semplificate di Costo (FEASR): Estensione delle metodologie di calcolo semplificato (tassi forfettari per costi indiretti e personale) anche agli investimenti dello Sviluppo Rurale, riducendo l’onere di rendicontazione.

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