Tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati sono tenute a comunicare al Registro imprese Legno (RIL), in applicazione dei regolamenti UE (EUTR e FLEGT), il quantitativo di legno da commercializzare.
Possiamo avere due casistiche:
a) aziende non iscritte agli albi regionali delle imprese forestali a valenza nazionale e iscritte ai soli albi regionali ( A-C). Tra questo rientrano le aziende agricole che commercializzano legno derivante da taglio di boschi in conduzione (proprietà, affitto e altro). Queste aziende, se commercializzano il legno, devono comunicare i quantitativi di legname inserendo i valori del 2024 a partire dal 16 gennaio e, comunque, prima della prima commercializzazione di legname. L’iscrizione ha validità annuale fino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno.
L’iscrizione si effettua esclusivamente online sul portale del MIPAAF utilizzando lo SPID individuale di ogni titolare dell’azienda e allegando l’attestazione di pagamento di € 20,00. La conferma dell’iscrizione con il relativo pagamento è da farsi ogni anno.
Per procedere all’iscrizione al Ril occorre fornire le seguenti informazioni:
denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica, ordinaria e se disponibile PEC, Codice Fiscale e Partita IVA, dati anagrafici del legale rappresentante con riferimento al legno; denominazione commerciale e tipologia, regione italiana e, se possibile, località, quantità annuale, commercializzata e, se disponibile, controvalore in Euro.
Per assicurare la richiesta tracciabilità ai prodotti immessi sul mercato occorre che tutte le aziende si dotino di un apposito registro sul quale annotare le principali informazioni (autorizzazione/comunicazione, località, tipologia, quantità ed estremi dell’acquirente).
B) Aziende iscritte agli Albi delle aziende forestali a valenza nazionale ( An-Bn-Cn): le aziende agricole di norma sono iscritte alla Cn.
In questo caso le aziende non hanno l’obbligo di comunicare direttamente al RIL i quantitativi di legno prodotto nell’anno precedente in quanto verrà fatto direttamente dalla Regione Emilia-Romagna senza l’obbligo di pagare Euro 20,00.
Le aziende sono però tenute a comunicare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 15 febbraio 2025, i quantitativi di legname commercializzato nel 2024 tramite la nuova procedura informatizzata mediante accesso SPID al seguente link: https://alboforestale.regione.emilia-romagna.it/
In assenza di comunicazione s’intende che l’azienda non abbia commercializzato prodotti legnosi nel 2024.
Inoltre, si ricorda che nel caso di commercializzazione del legname è sempre obbligatoria l’iscrizione al relativo Albo. Per le aziende agricole C o CN per le aziende agricole. Dal primo maggio 2025, per iscriversi agli albi a valenza regionale, sarà obbligatorio il conseguimento della qualifica di operatore forestale da parte del titolare.
Non sono tenuti all’iscrizione ai relativi albi nei seguenti casi:
- per attività in ambito forestale che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco;
- per l’esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda;
- per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve;
- per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell’esercizio del proprio diritto di legnatico;
- per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto e il recupero alla coltivazione dei castagneti;
- per tagli di autoconsumo (fino a 250 quintali e comunque nel limite massimo di 5.000 metri quadrati l’anno) e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
- per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.
Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al Registro Nazionale Operatori sono comprese tra un minimo di euro 500,00 a un massimo di Euro 1.200,00; per chi non tiene il registro, o lo conserva per almeno 5 anni, è prevista una sanzione da un minimo di Euro 150,00 a un massimo di Euro 1.500,00.