Codice univoco di identificazione (CIN), Agriturismi
Con il dichiarato obiettivo di contrastare forme irregolari di ospitalità e di tutela dei consumatori, soprattutto nelle modalità di offerta su siti web e portali telematici, la Legge 28 giugno 2019 n. 58 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.
La BDSR – Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter.
Turismo Verde si è attivata da subito sia fornendo indicazioni per la gestione dell’attuale periodo transitorio, in cui continuano ad essere attivi e validi i codici regionali (CIR), sia per sollecitare il Ministero rispetto ad una riflessione a nostro avviso opportuna, sulla specificità degli Agriturismi rispetto ai fini della norma che è dichiaratamente mirata a riordinare soprattutto l’ambito delle attività privati di affitti a breve termine.
Riteniamo necessario riassumere le principali novità della norma che a questo punto si applicherà anche agli agriturismi a partire dal 1° settembre 2024 o da quando sarà operativa la Banca Dati.
Banca dati Nazionale delle Strutture Ricettive
Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
- tipologia di alloggio
- ubicazione
- capacità ricettiva
- estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve
- codice identificativo regionale, ove adottato, e di un codice alfanumerico assegnato dalla banca dati.
Tempistiche
- Dal 21/08/24 gli agriturismi possono cominciare ad accedere alla piattaforma nazionale per verificare se la loro struttura è presente, se le informazioni sono corrette e richiedere il CIN https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/
- Entro il 1° settembre 2024 tutte le diverse piattaforme regionali in cui si segnalano i flussi turistici, dovranno dialogare con la piattaforma nazionale elaborata dal Ministero del Turismo.
- Entro il 1° novembre 2024, i gestori degli agriturismi e delle altre strutture ricettive dovranno completare l’inserimento delle informazioni necessarie nella BDSR e ottenere il CIN definitivo.
Come ottenere il codice CIN
Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario seguire una procedura on line automatizzata del Ministero del Turismo – https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Il titolare della struttura deve presentare la richiesta esclusivamente dal portale on line, a cui si accede utilizzando le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
È obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.
I documenti necessari per la richiesta variano in base alla natura dell’attività, distinguendo tra soggetti privati e imprenditoriali.
Obblighi per gli agriturismi previsti dalla norma statale:
- Tutti gli agriturismi devno ottenere il Codice Identificativo Nazionale.
- Il codice CIN dovrà essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Le unità immobiliari devono essere identificate mediante terna catastale.
- Il CIN deve essere obbligatoriamente indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, compresi i portali on line (es. Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette.
- Le strutture agrituristiche devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
- Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Sanzioni
La legge n. 191/2023 introduce specifiche sanzioni.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Sul sito del Ministero del Turismo sono disponibili le FAQ https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
Per maggiori informazioni e supporto, a partire dall’ultima settimana di agosto è possibile rivolgersi ai referenti agriturismo delle CIA territoriali.
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