Contributi a fondo perduto e incentivi per efficientamento energetico tra le opportunità previste dal decreto “rilancio”
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, il decreto legge n. 34/2020, ribattezzato “Decreto Rilancio”, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Di seguito descriviamo un quadro di sintesi delle principali misure in materia fiscale, contenute nel provvedimento che dovrebbe traghettare l’Italia fuori dal lockdown e dai suoi effetti negativi sull’economia
Cancellati i versamenti Irap dovuti a giugno 2020
Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto). La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. Non interessa le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Contributo a fondo perduto alle imprese
È disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Non spetta ai lavoratori dipendenti ed ai liberi professionisti. Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. I predetti importi si individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi). L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.
Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le persone fisiche, 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse. Necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate anche tramite intermediario delegato, entro 60gg dalla pubblicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di richiesta telematica. Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate con bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato all’impresa/lavoratore autonomo richiedente. Rientrano anche gli Enti non commerciali che svolgono attività commerciale.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
La detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi (per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, solo se abitazione principale):
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; la detrazione di determina su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 60mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30mila ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico e nei limiti di spesa già previsti dalle normative vigenti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, solo se abitazione principale.
Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o comunque, la classe energetica più alta. Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è condizionata alla stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%. Sono interessati inoltre alla detrazione del 110% con limite di spesa di 48mila euro o comunque di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale, gli interventi per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, le cui spese sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Anche questo intervento deve essere congiuntamente realizzato ad uno degli interventi indicati precedentemente dai punti a), b) o c) o ad interventi inerenti la riduzione del rischio sismico. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi inseriti nel riquadro.
Le disposizioni fin qui elencate si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Iacp, cooperative a proprietà indivisa, enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp.
Per gli interventi sopra descritti, in luogo della detrazione, si applica ciò che è previsto dal Decreto legge in merito all’opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione (soggetto a visto di conformità).
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Se il contratto di locazione dell’immobile è compreso in altri contratti “complessi” (vedi affitto d’azienda comprensivo di immobili), il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo. Per le strutture “alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale. Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe”. L’applicazione del bonus è condizionata dall’approvazione di un provvedimento attuativo del direttore Agenzia delle entrate.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Niente sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali, a prescindere dal volume d’affari dell’anno precedente, che non si sono dotati di registratore di cassa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La disapplicazione delle sanzioni è condizionata alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. I corrispettivi giornalieri sono comunque da giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo). I termini di liquidazione dell’Iva devono comunque essere rispettati. Slitta al 1° gennaio 2021, anche l’entrata in funzione della c.d. “lotteria degli scontrini”.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
I contribuenti che sostengono nel 2020 e 2021 le spese per gli interventi sotto elencati, in alternativa alla detrazione fiscale prevista possono scegliere:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupererà quanto scontato come credito d’imposta che potrà successivamente cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- la trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta, con la possibilità di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Questa ultima opzione può essere esercitata ma solo nel 2020, anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti, ma solo nel 2020. Sono interessate le spese inerenti gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica degli edifici;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Se le detrazioni spettanti sono trasformate in credito d’imposta, possono essere usate anche in compensazione, ovviamente per le rate residue di detrazione non fruite, con la ripartizione in quote annuali così come sarebbe stata utilizzata la detrazione. È esclusa la possibilità di richiedere il rimborso.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga interessa i medesimi soggetti che però hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019. Sono sospesi i versamenti:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.
In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre. I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d’acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio). La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalità e competenze, si applica anche alle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;
- i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale quali sostituti d’imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.
Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:
- a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d’imposta è esentasse e potrà essere richiesto successivamente all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni societarie
Viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il possesso dei citati beni è fissato al 1° luglio 2020. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
Proroga al primo gennaio 2021 della procedura di determinazione dell’Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche contenenti operazioni soggette, da parte dell’Agenzia delle entrate.
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Vengono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto legge, anche per le rateazioni in corso. Sono interessate le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 ed IVA, di cui all’art. 54-bis del DPR n. 633/72, i versamenti inerenti la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Sono contestualmente sospesi gli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020. I versamenti di quanto complessivamente sopra riportato dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (16 settembre)
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 verranno introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA. L’approvazione di nuovi ISA è spostata al 31 marzo, per l’integrazione degli ISA già approvati, al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Prorogati al 16 settembre i termini di versamento i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione;
b) accordo conciliativo;
c) accordo di mediazione;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.
Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado presso le Commissioni tributarie per gli atti di cui ai punti precedenti e degli atti di irrogazione delle sanzioni per l’Imposta di registro, successioni e donazioni definibili in forma agevolata (riduzione ad un terzo), per le agevolazioni fiscali “prima casa”, per le agevolazioni fiscali “ex Piccola Proprietà Contadina”, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio. Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti). I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Differito dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione per il versamento delle cartelle di pagamento, tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio, compresi gli avvisi di accertamento e di addebito con titolo esecutivo, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, rate. Il termine di pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso, può essere effettuato entro il 10 dicembre. Non si applica la “tolleranza” di cinque giorni. Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione per chi non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
La platea dei contribuenti che per dichiarare i redditi al fisco possono utilizzare il modello 730, si allarga ai dipendenti con/senza sostituto di imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Anche in presenza di un sostituto d’imposta (datore di lavoro ente pensionistico, ecc.), il contribuente può richiedere, presentando il modello 730, il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria o provvedere al versamento delle imposte utilizzando il mod. F24. Il rimborso verrà effettuato successivamente al 30 settembre, termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730.
Bonus vacanze per famiglie
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dai bed & breakfast e anche dalle strutture agrituristiche che esercitano attività turistico-ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a:
- 500 euro per ogni nucleo familiare composto da più di due persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un solo agriturismo, una singola impresa turistico ricettiva o un solo bed & breakfast.
Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (ex scontrino fiscale), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% quale detrazione di imposta in Dichiarazione dei redditi del beneficiario. Lo sconto è rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito d’imposta cedibile a terzi (anche istituti di credito), utilizzabile in compensazione senza alcun limite. Per esempio: se l’importo per il soggiorno in un agriturismo è di 500 euro (documentate da fattura elettronica o documento commerciale), la famiglia pagherà 100 euro. La struttura agrituristica recupererà 400 euro come credito d’imposta (cedibile anche a terzi), e la famiglia recupererà i 100 euro nella dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2021 (redditi 2020).
Esenzioni dall’Imu per il settore turistico
Sono esentati dalla prima rata IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili destinati ad agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.